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D.L. 04/07/2006 n. 2239. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. ». 10. All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, )) dopo le parole: «del terzo» sono (( inserite )) le seguenti: «e del quarto». 11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data. 12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 2: 1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono (( inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»; 2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva » b) al comma 3, la lettera a) è abrogata. 13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12 (( del presente articolo, )) formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo. 14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in ac- cordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59». 17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),». 19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il comma 3 è (( abrogato. )) 21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica (( 22 dicembre )) 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato» b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo. 23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 (( dicembre )) 1986 n. 917, il comma 4-bis è (( abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 24. All'articolo 25, (( primo comma, )) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite )) le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ». (( 25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute nè costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito.». 25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. 2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84». 28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni a) nell'articolo 54: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. 1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. 1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale»; 2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è (( inserito )) il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura» b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è (( inserita )) la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;». 30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico. 31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è abrogato. 32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche. 33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 46.
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